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SUSCOR

Corso di Studi in CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI

Dipartimenti di Studi Storici - Chimica - Fisica - Scienze della Terra - Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi

 

Sezione SICUREZZA

 

AVVISI

 

Il corso di studi in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali è attivato dall'Università degli Studi di Torino, con sede istituzionale presso l'Ente Convenzionato Fondazione Centro Conservazione e Restauro 'La Venaria Reale'

 

- Regolamento per il sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro

dell'Università di Torino (D.R. n. 428 del 23/7/2002)

 
Il Regolamento si applica a tutti gli insediamenti dell'Università, a tutte le attività didattiche, di ricerca, di assistenza e di servizio svolte direttamente e/o indirettamente dall'Università sia presso le proprie sedi SIA PRESSO SEDI ESTERNE, nonchè a tutti i lavoratori, dipendenti ed equiparati, ivi operanti ed a tutti gli utenti (art. 1 co. 2).
 
Per Lavoratore (dipendente o equiparato), oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'Università, si intende anche quello non organicamente strutturato ..., nonchè gli STUDENTI DEI CORSI UNIVERSITARI, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati ... (art. 2 co.1 lett. j)
 
L'art. 22 del Regolamento disciplina espressamente i casi di Attività presso Enti esterni
 
 

 

22. Attività presso Enti esterni ed Enti ospitati

 

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera presso Enti esterni e per quello di Enti che svolge la propria opera presso l’Università, i soggetti cui competono gli obblighi in materia di prevenzione e di sicurezza sono individuati attraverso specifici accordi, ai sensi dell’art. 10 del D.M. 363/98, da formalizzarsi prima dell’inizio delle attività previste.

2. Il personale delle Strutture universitarie ospitate presso Enti esterni all'Ateneo deve attenersi alle norme in materia di prevenzione e protezione dettate dai Responsabili degli Enti ospitanti, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta per l’attuazione delle misure generali di tutela.

3. Qualora i Responsabili degli Enti ospitanti non provvedano, ovvero i Responsabili delle Strutture universitarie ospitate, ritengano sussistere situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per la salute del proprio personale, gli stessi sono tenuti a richiedere formalmente l'intervento degli incaricati dei predetti Enti, dandone comunicazione contestuale al Datore di Lavoro Università.

4. Gli Enti ospitati presso l'Università debbono provvedere affinché il proprio personale osservi le presenti disposizioni, salvo diversa determinazione stabilita negli specifici accordi.

5. Ai Responsabili degli Enti ospitati presso l’Università, per le attività che si svolgono in locali ad essi specificamente assegnati e per le attrezzature ed i preparati messi a disposizione dall’Università, competono i compiti e le responsabilità previsti a carico dei Responsabili di Struttura universitari. 

 

 

 

Le informazioni presenti in questa sezione sono rivolte alle lavoratrici ed equiparate

  • dipendenti, anche con rapporto a tempo determinato
  • con rapporti di lavoro contrattuali non riferibili al lavoro subordinato (es. docenti a contratto)
  • figure che svolgono attività equiparate al lavoro dipendente quali le studentesse frequentatrici dei corsi universitari, di dottorato, di specializzazione, le titolari di assegni di ricerca o borse di studio (cfr D.M. 363/1998)

Disposizioni per lavoratrici e studentesse gestanti

 

Ultimo aggiornamento: 21/09/2018 23:27

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